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Legge n. 71 del 29 maggio 2017

Legge per la tutela dei giovani dai pericoli del cyberbullismo

Descrizione

La legge n. 71 del 2027 intende fornire una risposta all'allarme sociale generato dai sempre più frequenti episodi di “cyberbullismo”, sfociati anche in fatali atti di suicidio da parte delle vittime minorenni.

Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime sia  nel ruolo di  responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.


Definizione di cyberbullismo

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”

(art. 1, comma 2)

 

Comportamenti punibili

CONDOTTA

DESCRIZIONE

 

Pressione

Si fa riferimento al reato di violenza privata, ai sensi dell’art.610 c.p. , come ad esempio quando il bullo impedisce alla vittima di uscire dalla propria classe o ne blocchi ogni possibile movimento, in un tempo relativamente breve.

Aggressione

Si fa riferimento al reato di percosse, ai sensi dell’art. 581 c. p., come ad esempio l’atto di dare uno schiaffo o un pugno che non cagioni un’offesa al corpo o all’integrità psichica, altrimenti il bullo dovrà rispondere del reato più grave di lesione ai sensi dell’art. 582 c.p.. Può farsi riferimento anche  all’aggressione psichica mediante la minaccia, ex art. 612 cod. pen.

Molestia

Si fa riferimento al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell’art. 660 c. p., che si compie arrecando turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete pubblica mediante il mezzo del telefono, petulanza o altro motivo biasimevole

Ricatto

Si fa riferimento al reato di estorsione, ai sensi dell’art. 629 c. p., come ad esempio quando il bullo usi violenza sulla vittima con lo scopo di costringerla a fare o omettere qualcosa per procurarsi un ingiusto profitto (per es. i soldi per la merenda).

Ingiuria

Si tratta dell’offesa cagionata da un soggetto in presenza della vittima, a cui la medesima offesa è rivolta, in assenza di altri soggetti. La fattispecie era disciplinata dall’art. 594 c.p., che tuttavia è stata depenalizzata dalla legge n.7/2016, convertendola in illecito civile.

Diffamazione

Si fa riferimento al reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p.. L’offesa alla reputazione personale intesa come il giudizio, la stima o il decoro professionale di cui l’individuo gode nell’ambiente sociale, avviene comunicandola a più persone. E’ aggravata se è commessa con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità (come ad esempio lo strumento informatico).

Furto di identità

Si fa riferimento al reato di sostituzione di persona ai sensi dell’art. 494 c.p., come ad esempio la creazione di un account con la foto e il nome di una persona, a sua insaputa.

Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni 

Si fa riferimento all’articolo 167 del D. lgs. n. 196/2003, cd. Codice sulla privacy : “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito … con la reclusione da uno a tre anni”, quando cioè il bullo compia violazione dei dati personali e sensibili, intenzionalmente e con lo scopo predominante di cagionare nocumento al minore e isolarlo, ponendo in essere un serio abuso o la sua messa in ridicolo

 

Contatti

Struttura organizzativa

Dirigenza scolastica
Organo collegiale

Persona

Dirigente scolastico

Documento

Regolamento