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Regolamento per la definizione dei contingenti minimi in caso di sciopero

Definizione del gruppo minimo di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili

Descrizione

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nella scuola il Dirigente scolastico formi un gruppo minimo (il contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo in determinate circostanze.

I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 e attuativo appunto della L 146/90. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. “le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali”).

Cliccando su "visualizza il documento" in calce a questa pagina è possibile consultare il Regolamento redatto tenendo conto del Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali

Contatti

Ulteriori informazioni

Per uteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio di Presidenza ai recapiti presenti nella sezione "Contatti" presente in questa pagina

Servizio

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Struttura organizzativa

Dirigenza scolastica

Luogo

Edificio scolastico

Persona

Dirigente scolastico

Documento

Regolamento