Descrizione

PTOF (Piano triennale offerta formativa) legge 107/2015 

Una scelta di fondo della legge è la valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più  importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale. Si tratta di un Piano dell’Offerta Formativa (POF) ampiamente rivisitato rispetto aquello previsto a suo tempo dal Regolameto dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999) con una durata triennale, ma rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato infatti novellato dal comma 14 della legge 107/15 e  ha cambiato le modalità di elaborazione del Piano, affidando al Dirigente Scolastico, il compito di definire al Collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. Tutta  la progettazione viene affidata al  Collegio dei Docenti e al contrario, la sua approvazione avverrà in seno al Consiglio di istituto.

Cos’è  

  • Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  
  • “Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”.  
  • “Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità …”.  
  • “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola … definiti dal dirigente scolastico.  
  • Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.
  • In generale, sono “le istituzioni scolastiche”:
    •  ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative”  
    • ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare”
    • che decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali- che si propongono di attuare.
  • Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.  
  • Ciò significa “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.  
  • La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.  
  • Per le finalità di cui sopra “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83). I docenti rientranti in tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge, in sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.  
  • Il PTOF è in relazione con
    • il procedimento di valutazione delle leggi precedenti
    • il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole.- (Indicazioni per la redazione del PTOF).

Contenuti

Programmazione triennale dell’offerta formativa per:  

  • il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;  
  • le iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7;
  • le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107);  
  • la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare;  
  • l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;  
  • i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti;  
  • lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali degli studenti, dei docente e del personale ATA attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale (PSND);  
  • gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;b)il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

b) il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento;

c) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento

Controllori del PTOF

L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107).

Pubblicazione del PTOF

“Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”.

 

 

Piano Triennale Offerta Formativa 2022-2025

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